Trezzini, op. cit., art. 208, pagg. 935-936; Honegger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 208). Compito del conciliatore in siffatta procedura è però solo di prendere atto della volontà delle parti, ovvero dell’eventuale accordo raggiunto da esse. Il conciliatore non ha invece potere decisionale e segnatamente non è di sua competenza – così come neppure compete al giudice del merito dinanzi al quale le parti hanno raggiunto un’intesa (art. 124 cpv. 3 CPC) – applicare l’istituto dell’art. 334 CPC per interpretare il contenuto di un accordo transattivo non chiaro.