1 e 321 cpv. 1 CPC) della decisione di stralcio era ormai ampiamente scaduto. 4. Gioverà precisare, a titolo abbondanziale, che la procedura avviata da CO 1 si prefiggeva di dare all’accordo di divisione parziale sottoscritto dalle parti in data 22 giugno 2011 – definito e messo a verbale dinanzi al Pretore in occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 – la forma di una transazione giudiziaria con effetto dunque di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), ciò che in sé è ammissibile, giacché nell’ambito di una procedura di conciliazione le parti possono sempre chiedere al conciliatore di mettere a verbale un accordo raggiunto privatamente (cfr. Trezzini, op.