Nel caso in rassegna, mediante domanda di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13 marzo 2012, il convenuto RE 1 ha chiesto al Pretore di “mantenere vigente l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15 settembre 2011” (reclamo, pag. 6), dilungandosi in argomentazioni relative alla pretesa esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo. Formulata in questi termini, a ben vedere, l’istanza del reclamante non è quindi volta a chiarire un dispositivo poco chiaro, ambiguo o in contraddizione con i considerandi – il convenuto RE 1 non avendo neppure indicato, tra l’altro, i punti contestati e le modifiche auspicate con riferimento al