Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe) intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarificarla laddove il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica è il dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, Comm. CPC, 2011, art. 334, pag. 1435-1436; Sterchi, in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol.