Poiché la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 19 novembre 2012, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 17 dicembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 2. Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe) intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarificarla laddove il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto ai considerandi.