Nelle proprie motivazioni, il Pretore ha in particolare ritenuto che “l’accordo di divisione parziale di cui ai punti 1-3 del verbale di udienza del 15 settembre 2011 non era perfetto poiché doveva essere confermato dopo l’allestimento del piano di mutazione dei fondi, che tutti i coeredi avrebbero dovuto sottoscrivere o comunque accettare. […] d’altra parte, questa necessità era chiara anche all’istante, tant’è che il 7 febbraio 2012 ha sollecitato la ratifica dell’accordo da parte della sorella CO 2, ovvero «l’unica cosa che manca» per procedere alla chiusura della divisione ereditaria e lo stralcio della procedura in Pretura” (decisione impugnata, pag. 3). M.