{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-1_2013-04-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113872&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6745a8c8c6fd26002dc5a508ccd811dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.04.2013 13.2013.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accordo transattivo. 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La decisione 16 novembre 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13 marzo 2012 è impugnabile mediante reclamo nel termine di 30 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 334 cpv. 3 e 321 cpv. 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).\nPoiché la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 19 novembre 2012, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 17 dicembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe) intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarificarla laddove il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica è il dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, Comm. CPC, 2011, art. 334, pag. 1435-1436; Sterchi, in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 1 e 5 ad art. 334; Herzog, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1-8 ad art. 334; Carcagni Roesler, in Backer & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 e 4 ad art. 334; Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 334).\n3. Nel caso in rassegna, mediante domanda di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13 marzo 2012, il convenuto RE 1 ha chiesto al Pretore di “mantenere vigente l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15 settembre 2011” (reclamo, pag. 6), dilungandosi in argomentazioni relative alla pretesa esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo. Formulata in questi termini, a ben vedere, l’istanza del reclamante non è quindi volta a chiarire un dispositivo poco chiaro, ambiguo o in contraddizione con i considerandi – il convenuto RE 1 non avendo neppure indicato, tra l’altro, i punti contestati e le modifiche auspicate con riferimento al dispositivo della decisione di stralcio (art. 334 cpv. 1 CPC) – bensì a ottenere la riforma della decisione di stralcio ritenuta errata. Siffatto intento andava in realtà semmai perseguito, a dipendenza del valore litigioso, mediante appello ex art. 308 CPC o reclamo ex art. 319 lett. a CPC da proporre nei termini di legge contro la decisione di stralcio. Impugnazione la cui ammissibilità presuppone comunque la prova dell’esistenza di un interesse degno di protezione, questione tutt’altro che scontata nel caso concreto, ciò considerato che la decisione di stralcio in oggetto, per sua natura, non cresce in giudicato materiale e non pregiudica quindi il merito della vertenza, ovvero, nel caso specifico, l’eventuale esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo di cui al verbale di udienza 15 settembre 2011.\nAlla luce di quanto esposto sopra, considerato che il dispositivo n. 1 della decisione di stralcio è chiaro, univoco e congruente con i considerandi, l’istanza di interpretazione e rettificazione era da respingere per mancanza dei presupposti dell’art. 334 CPC che sono alla base di una domanda d’interpretazione, senza neppure entrare nel merito degli argomenti sollevati dal richiedente, il quale, in realtà, ha utilizzato una via di diritto processuale (istanza di interpretazione e rettifica) alla stregua di un mezzo di impugnativa quale è l’appello o il reclamo, allorquando il termine di impugnazione di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC) della decisione di stralcio era ormai ampiamente scaduto."}