{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-1_2013-04-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113872&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6745a8c8c6fd26002dc5a508ccd811dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.04.2013 13.2013.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accordo transattivo. 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CM.2011.96 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 27 luglio 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCO 2 RE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 17 dicembre 2012 di RE 1 contro la decisione 16 novembre 2012 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di interpretazione e rettificazione 31 agosto 2012 della decisione di stralcio 13 marzo 2012;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza 27 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________ di procedere, “nell’ambito delle sue facoltà e competenze”, alla divisione e allo scioglimento della Comunione ereditaria fu B__________ sulla base di diversi documenti, tra cui un accordo di divisione parziale sottoscritto dagli eredi CO 1, CO 2 e RE 1 il 22 giugno 2011.\nB. In occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 le parti hanno definito e messo a verbale un accordo transattivo volto alla divisione parziale della successione, prevedendo in particolare al punto 4. che “la procedura verrà stralciata dal ruolo dopo che l’ing. __________ avrà fatto pervenire al pretore il piano di mutazione e dopo che le parti avranno confermato il loro accordo presa conoscenza del piano di mutazione” (verbale di udienza 15 settembre 2011).\nC. Con scritto 4 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto che nell’ambito dell’accordo transattivo gli fosse riconosciuta anche un’asserita pretesa di fr. 25'000.- a carico della coerede CO 1.\nD. Con osservazioni 12 dicembre 2011 CO 2 ha chiesto al Pretore una proroga del termine per confermare l’accordo transattivo 15 settembre 2011, osservando che “vi sono infatti degli aspetti sui quali vorrei ancora riflettere prima di confermare, se del caso, il mio accordo”.\nCon osservazioni 13 dicembre 2011 CO 1 ha prodotto il piano di mutazione dell’ing. __________ controfirmato per accettazione da lei e da RE 1 e ha inoltre comunicato di aver raggiunto un accordo con il fratello riguardo all’asserita pretesa di quest’ultimo di fr. 25'000.-. Alla luce di tali circostanze CO 1 ha chiesto al Pretore di convocare le parti per procedere all’omologazione ed esecuzione dell’accordo transattivo.\nE. Preso atto che all’udienza di discussione 1 febbraio 2012 è comparso soltanto l’ex patrocinatore di RE 1 e “considerato che questa procedura era stata avviata per dare una veste giuridica e processuale ad un eventuale accordo ma che in sé non vi sono pretese per le quali dovere rilasciare ora un’autorizzazione ad agire” (verbale di udienza 1 febbraio 2012), il Pretore ha invitato le parti a comunicare entro 15 giorni se avessero obiezioni al fatto che la procedura fosse stralciata dal ruolo, ritenuto che in caso di silenzio vi avrebbe comunque provveduto.\nF. Con scritto 7 febbraio 2012, ritenendo che “la riunione de 1° febbraio non aveva altra finalità che quella di confermare l’accordo fra gli eredi già avvenuto per lo scioglimento della Comunione Ereditaria fu B__________”, RE 1 ha comunicato al Pretore di attendere “la conferma di mia sorella Consuelo, che mi pare, è l’unica cosa che manca. Dopo di ciò, la Pretura potrà dichiarare sciolta la Comunione Ereditaria fu B__________” secondo l’accordo transattivo di cui al verbale d’udienza 15 settembre 2011.\nG. Con osservazioni 2 marzo 2012 CO 1 e CO 2 hanno comunicato al Pretore di aver ceduto le proprie ragioni ereditarie ad A__________ – nipote di CO 1, rispettivamente figlio di CO 2 – e chiesto nel contempo di sospendere la procedura giudiziaria. CO 2 ha inoltre segnalato di non essere intenzionata ad aderire, sottoscrivendo il piano di mutazione, ad alcun accordo.\nH. Con decisione 13 marzo 2012, preso atto che CO 2 non ha confermato l’accordo transattivo 15 settembre 2011 neppure entro l’ultimo termine assegnatole su richiesta 7 febbraio 2012 del coerede RE 1, il Pretore ha stralciato la procedura dal ruolo, dando atto che non è stato possibile raggiungere un accordo sulla divisione.\nI. Con domanda di interpretazione e rettificazione 31 agosto 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di modificare la decisione di stralcio “in modo tale da mantenere vigente l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15 settembre 2011”.\nCon osservazioni 4 ottobre 2012 CO 1 e CO 2 hanno postulato la reiezione della domanda di interpretazione e rettificazione.\nCon replica 17 ottobre 2012 e duplica 7 novembre 2012 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.\nL. Con decisione 16 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e rettificazione e ha confermato il dispositivo n. 1 della decisione di stralcio del 13 marzo 2012. La tassa e le spese di complessivi fr. 100.- sono state poste a carico di RE 1, con l’obbligo di rifondere a CO 1 e CO 2 in comune fr. 500.- a titolo di ripetibili. Nelle proprie motivazioni, il Pretore ha in particolare ritenuto che “l’accordo di divisione parziale di cui ai punti 1-3 del verbale di udienza del 15 settembre 2011 non era perfetto poiché doveva essere confermato dopo l’allestimento del piano di mutazione dei fondi, che tutti i coeredi avrebbero dovuto sottoscrivere o comunque accettare. […] d’altra parte, questa necessità era chiara anche all’istante, tant’è che il 7 febbraio 2012 ha sollecitato la ratifica dell’accordo da parte della sorella CO 2, ovvero «l’unica cosa che manca» per procedere alla chiusura della divisione ereditaria e lo stralcio della procedura in Pretura” (decisione impugnata, pag. 3)."}