Nella misura in cui l’attore si oppone ora, in sede di osservazioni al reclamo, integralmente alla domanda della controparte - ciò che costituisce un atteggiamento contraddittorio (venire contra factum proprium) – la richiesta si rivela inammissibile. 5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Stante l’esito del gravame, si giustifica di ripartire le spese in ragione di metà per ciascuno e compensare le ripetibili.