La decisione impugnata va dunque annullata, senza che occorra esaminare nel dettaglio le ulteriori censure invocate dalla reclamante. Non essendo matura per il giudizio, la causa è di conseguenza rinviata al Pretore, affinché si determini sugli ulteriori presupposti di cui all’art. 99 cpv. 1 CPC e, se del caso, sull’ammontare della cauzione. In tal senso, il reclamo è parzialmente accolto. 4. Per quanto attiene alle osservazioni dell’attore, si rileva ch’egli ha formulato nuove conclusioni – nonché prodotto nuovi documenti – inammissibili in sede di reclamo (cfr. art. 326 cpv.