Stante lo scopo della cauzione processuale, illustrata sopra, non le si può dunque rimproverare alcunché per l’omessa presentazione della risposta. Tener conto, in siffatte circostanze, soltanto di quanto addotto dall’attore in sede di petizione potrebbe finanche configurare una violazione del diritto di essere sentita della convenuta. 3.4 Per le ragioni che precedono, il modo di procedere del primo giudice è frutto di un’applicazione errata del diritto ai sensi dell’art. 320 lett. a CPC. La decisione impugnata va dunque annullata, senza che occorra esaminare nel dettaglio le ulteriori censure invocate dalla reclamante.