processuale” (decisione 16 agosto 2012). Se quindi il termine per la risposta è decorso infruttuoso, la convenuta non può essere considerata preclusa, dovendosi ancora assegnarle il termine suppletorio di cui all’art. 223 cpv. 1 CPC. Stante lo scopo della cauzione processuale, illustrata sopra, non le si può dunque rimproverare alcunché per l’omessa presentazione della risposta.