Di transenna si osserva che il primo giudice ha poi fondato a torto il proprio ragionamento sulle sole allegazioni e prove addotte dall’attore in sede di petizione, rilevando che la convenuta non ha presentato la risposta entro il termine di 30 giorni assegnatole. Gioverà rilevare al proposito che la parte convenuta ha postulato la sospensione del procedimento in attesa dell’evasione dell’istanza di cauzione, richiesta di per sé legittima, che il primo giudice ha respinto perché “il problema appare invero teorico, non essendo stato fissato il termine suppletorio per la risposta, ritenuto che lo stesso verrà se del caso fissato unicamente una volta risolta la questione relativa alla cauzione