Nel caso in esame la reclamante ha ragione nel sostenere che il primo giudice ha applicato in modo errato l’art. 99 CPC laddove ha stabilito in sostanza che anche l’apparente buon fondamento (fumus boni iuris) della difesa della convenuta nell’ambito dell’azione di merito sia un presupposto per fondare l’obbligo di prestare cauzione. Al fine di ottenere la cauzione, è infatti sufficiente che la parte convenuta comprovi l’esistenza di almeno una delle cause (Kautionsgrund) espressamente indicate all’art. 99 cpv. 1 CPC, a meno che il processo sia retto dalle specifiche procedure previste al cpv.