concreto, a prescindere dall’insolvenza della parte attrice, la convenuta non ha alcun interesse degno di protezione a chiedere una cauzione per le spese ripetibili. 2.2 La reclamante si duole delle conclusioni cui è giunto il primo giudice, rilevando in sostanza che “l’eventuale accoglimento o reiezione dell’istanza di cauzione non può in nessun caso dipendere da un’analisi aprioristica dell’azione di merito (anche solo a livello di verosimiglianza), ma solo dalla questione se i requisiti di cui all’art. 99 CPC sono dati o meno” (reclamo, pag. 6).