Il Pretore ha inoltre ritenuto che “sempre alla luce di quanto allegato e dimostrato dall’attore, la cessione in questione nuoce all’attore, perché oltre a ridurre il suo dividendo, gli preclude la possibilità di rivalersi sul dividendo (sequestrandolo) spettante alla sua debitrice originaria __________ qualora fosse stata lei ad insinuare il credito nel fallimento della __________ e non la cessionaria” (decisione impugnata, pag. 2). Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice è giunto alla conclusione che “è verosimilmente a ragione dell’agire ambiguo della convenuta che l’attore si è visto nell’obbligo di depositare la presente causa” (decisione impugnata, pag. 2), sicché in