per il fatto che la stessa persona (__________) firma per la cedente e per la cessionaria (doc. H). Infine, il credito in questione risale al 2008 (doc. H) ciò che rende ulteriormente sospetta la tempistica della cessione” (decisione impugnata, pag. 2). Il Pretore ha inoltre ritenuto che “sempre alla luce di quanto allegato e dimostrato dall’attore, la cessione in questione nuoce all’attore, perché oltre a ridurre il suo dividendo, gli preclude la possibilità di rivalersi sul dividendo (sequestrandolo) spettante alla sua debitrice originaria __________ qualora fosse stata lei ad insinuare il credito nel fallimento della __________ e non la cessionaria” (decisione impugnata, pag. 2).