decisione impugnata, pag. 1). Sulla scorta di tale accertamento e in base ad una conclusione meramente provvisoria fondata sui soli fatti e i mezzi di prova addotti in sede di petizione – la convenuta non avendo depositato la risposta entro il termine di 30 giorni assegnatole – il primo giudice ha considerato che “l’agire della parte convenuta non merita di essere tutelato con una richiesta di cauzione, poiché la cessione in questione appare verosimilmente «sospetta», sia per la data in cui è intervenuta (ossia poche settimane dopo il rogito [recte: lodo] in questione) sia per le ragioni soggiacenti, ossia quelle riportate nell’atto di cessione, che sono alquanto vaghe e in comprovate, sia