Con ordinanza 4 febbraio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo. Con osservazioni 3 giugno 2013 l’attore postula la reiezione del gravame per motivi di cui si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono. considerato in diritto: 1. La decisione impugnata è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.