a CPC, poiché, sulla base dei fatti e delle prove addotti in sede di petizione, “è verosimilmente a ragione dell’agire ambiguo della convenuta che l’attore si è visto nell’obbligo di depositare la presente causa” (decisione 16 gennaio 2013, pag. 2). C. Con reclamo 28 gennaio 2013 la parte convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo, la riforma nel senso di accogliere integralmente l’istanza di cauzione e, in subordine, l’annullamento con conseguente rinvio della causa al Pretore per nuova decisione. Con ordinanza 4 febbraio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo.