{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-13_2013-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=135834&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59aa2864570741ebf46409e5da4d0d3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.06.2013 13.2013.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione per spese ripetibili. 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Al fine di ottenere la cauzione, è infatti sufficiente che la parte convenuta comprovi l’esistenza di almeno una delle cause (Kautionsgrund) espressamente indicate all’art. 99 cpv. 1 CPC, a meno che il processo sia retto dalle specifiche procedure previste al cpv. 3 della medesima norma, ove non vi è obbligo di prestare cauzione, ciò che qui non è però il caso. Fornita la predetta prova, è irrefragabilmente presunta l’impossibilità o la particolare difficoltà del convenuto nel recuperare le spese ripetibili. I presupposti della norma in questione costituiscono in tal senso condizioni di natura formale, ovvero condizioni slegate dal buon fondamento della difesa del convenuto nella causa di merito. L’obiettivo perseguito dall’art. 99 CPC è del resto quello di evitare che la parte convenuta, obbligata a difendersi in una causa forsanche ingiustificata, non sia in grado, in definitiva, di recuperare dalla controparte i costi sopportati per la propria difesa. La cauzione è pertanto da intendersi quale mera garanzia delle spese ripetibili del convenuto, garanzia che, a dipendenza dell’esito del processo, sarà infine restituita all’attore o liberata in favore della convenuta. Alla luce di tali considerazioni, non v’è ragione che la parte convenuta, chiamata, suo malgrado, a difendersi nell’ambito di una causa giudiziaria, debba pure rendere verosimile il buon fondamento della propria difesa per ottenere la prestazione di una cauzione da parte dell’attore.\n3.2 A titolo abbondanziale va rilevato che è ben vero, come considerato dal Pretore, che anche l’istanza di cauzione per le spese ripetibili, come qualsiasi altro strumento processuale, implica il realizzarsi di un interesse degno di protezione. Tuttavia, nel caso particolare dell’istanza di cauzione, tale interesse è di regola dato quando la parte convenuta comprova una delle cause menzionate all’art. 99 cpv. 1 CPC. Attraverso tale dimostrazione il convenuto fornisce in effetti la prova dell’impossibilità, rispettivamente della gravosità legata al recupero delle spese ripetibili. Da qui l’interesse legittimo a ottenere una garanzia a copertura dei propri costi di giustizia.\n3.3 Di transenna si osserva che il primo giudice ha poi fondato a torto il proprio ragionamento sulle sole allegazioni e prove addotte dall’attore in sede di petizione, rilevando che la convenuta non ha presentato la risposta entro il termine di 30 giorni assegnatole. Gioverà rilevare al proposito che la parte convenuta ha postulato la sospensione del procedimento in attesa dell’evasione dell’istanza di cauzione, richiesta di per sé legittima, che il primo giudice ha respinto perché “il problema appare invero teorico, non essendo stato fissato il termine suppletorio per la risposta, ritenuto che lo stesso verrà se del caso fissato unicamente una volta risolta la questione relativa alla cauzione processuale” (decisione 16 agosto 2012). Se quindi il termine per la risposta è decorso infruttuoso, la convenuta non può essere considerata preclusa, dovendosi ancora assegnarle il termine suppletorio di cui all’art. 223 cpv. 1 CPC. Stante lo scopo della cauzione processuale, illustrata sopra, non le si può dunque rimproverare alcunché per l’omessa presentazione della risposta. Tener conto, in siffatte circostanze, soltanto di quanto addotto dall’attore in sede di petizione potrebbe finanche configurare una violazione del diritto di essere sentita della convenuta.\n3.4 Per le ragioni che precedono, il modo di procedere del primo giudice è frutto di un’applicazione errata del diritto ai sensi dell’art. 320 lett. a CPC. La decisione impugnata va dunque annullata, senza che occorra esaminare nel dettaglio le ulteriori censure invocate dalla reclamante. Non essendo matura per il giudizio, la causa è di conseguenza rinviata al Pretore, affinché si determini sugli ulteriori presupposti di cui all’art. 99 cpv. 1 CPC e, se del caso, sull’ammontare della cauzione. In tal senso, il reclamo è parzialmente accolto.\n4. Per quanto attiene alle osservazioni dell’attore, si rileva ch’egli ha formulato nuove conclusioni – nonché prodotto nuovi documenti – inammissibili in sede di reclamo (cfr. art. 326 cpv. 1 CPC). In occasione dell’udienza di discussione sulla cauzione la parte attrice ha infatti contestato unicamente la quantificazione della cauzione, ma non il principio (cfr. verbale di discussione cauzionale 10 ottobre 2012, pag. 1). Nella misura in cui l’attore si oppone ora, in sede di osservazioni al reclamo, integralmente alla domanda della controparte - ciò che costituisce un atteggiamento contraddittorio (venire contra factum proprium) – la richiesta si rivela inammissibile.\n5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Stante l’esito del gravame, si giustifica di ripartire le spese in ragione di metà per ciascuno e compensare le ripetibili.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 1'500.- e sono poste a carico dell’attore, soccombente.\nPer i quali motivi"}