{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-13_2013-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=135834&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59aa2864570741ebf46409e5da4d0d3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.06.2013 13.2013.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione per spese ripetibili. 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OR.2012.65 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6 agosto 2012 (azione di contestazione della graduatoria) da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 28 gennaio 2013 di RE 1 contro la decisione 16 gennaio 2013 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di cauzione per le spese ripetibili 14 agosto 2012;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 6 agosto 2012 CO 1 ha promosso un’azione di contestazione della graduatoria del fallimento della società __________, convenendo in giudizio RE 1, la quale aveva insinuato nel predetto fallimento un credito di fr. 5'514'611.73.\nCon istanza 14 agosto 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di ordinare all’attore di versare una cauzione di fr. 110'000.- per le spese ripetibili, giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. La convenuta ha chiesto altresì la sospensione della causa sino a decisione sulla predetta istanza.\nCon decisione 16 agosto 2012 il primo giudice ha respinto la domanda di sospensione, considerando che “il problema appare invero teorico, non essendo stato fissato il termine suppletorio per la risposta, ritenuto che lo stesso verrà se del caso fissato unicamente una volta risolta la questione relativa alla cauzione processuale”.\nLimitata l’udienza del 10 ottobre 2012 alla discussione sull’istanza di cauzione, la convenuta ha ribadito la propria richiesta, mentre l’attore, senza contestare il principio della cauzione, si è opposto all’ammontare della stessa, osservando in particolare che, in base al valore litigioso della vertenza, applicabile al caso è la percentuale più bassa stabilita dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007), ovvero il 3%.\nB. Con decisione 16 gennaio 2013 il Pretore ha respinto l’istanza di cauzione, ritenendo che, a prescindere dall’insolvenza dell’attore, non fosse realizzato in casu il presupposto dell’interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, poiché, sulla base dei fatti e delle prove addotti in sede di petizione, “è verosimilmente a ragione dell’agire ambiguo della convenuta che l’attore si è visto nell’obbligo di depositare la presente causa” (decisione 16 gennaio 2013, pag. 2).\nC. Con reclamo 28 gennaio 2013 la parte convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo, la riforma nel senso di accogliere integralmente l’istanza di cauzione e, in subordine, l’annullamento con conseguente rinvio della causa al Pretore per nuova decisione.\nCon ordinanza 4 febbraio 2013 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo.\nCon osservazioni 3 giugno 2013 l’attore postula la reiezione del gravame per motivi di cui si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.\nconsiderato\nin diritto: 1. La decisione impugnata è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nPoiché la querelata decisione è pervenuta al legale della convenuta il 18 gennaio 2013, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 28 gennaio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}