350.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). 6. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Per i quali motivi pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 28 gennaio 2013 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto. 3. Le spese processuali di fr.