Anche sotto questo profilo il modo di procedere del Pretore non è lesivo del diritto. Egli si è in effetti strettamente limitato a richiamare quanto disposto dall’art. 156 CPC, norma che il giudice è tenuto ad applicare nel caso in cui interessi degni di protezione di terzi possono essere messi a rischio di pregiudizio dall’assunzione delle prove e che in tal senso costituisce un’eccezione al diritto delle parti a partecipare all’assunzione delle prove ex art. 155 cpv. 3 CPC. 4.4 Quanto stabilito nella decisione impugnata ancora non significa che le parti non potranno accedere alle note del curatore.