Dovere del giudice è invero quello di salvaguardare il bene dei figli, sicché egli non solo ha la facoltà, ma anche l’obbligo di assumere le prove che ritiene necessarie per l’emanazione della decisione, e questo secondo il suo libero e ampio potere di apprezzamento. L’istanza d’appello non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice.