titolo all’assunzione delle prove” (reclamo, pagg. 3-4). Gli argomenti esposti dalla reclamante, assai generici, non paiono sufficienti per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e quindi per ammettere il reclamo. Nella misura in cui il Pretore si è limitato ad assegnare a una terza persona un termine per la trasmissione di documenti, senza quindi ancora nulla disporre in merito al suggello dei predetti documenti a’ sensi dell’art. 156 CPC, ci si potrebbe inoltre chiedere se il reclamo non sia addirittura prematuro. Tali questioni possono rimanere indecise, il gravame essendo comunque destinato all’insuccesso. 4.