{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2013-12_2013-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113875&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9191a65ccc38b2c7adeec002c67abde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2013.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.04.2013 13.2013.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione d'ufficio di una prova. 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DM.2012.46 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di modifica di sentenza di divorzio 31 ottobre 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 28 gennaio 2013 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione 17 gennaio 2013 con cui il Pretore ha fissato un termine di 60 giorni a D__________ per trasmettere le sue note relative alle relazioni tra i signori __________ e i loro figli;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza 31 ottobre 2012 e contestuale richiesta di adozione di provvedimenti cautelari CO 1 ha chiesto la modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con sentenza 22 settembre 2011, nel senso di attribuire a lui la custodia e l’autorità parentali sui figli minori, regolamentare i diritti di visita della madre e annullare l’obbligo di versare contributi alimentari.\nB. In sede di udienza di discussione 21 dicembre 2012, cui ha partecipato soltanto la parte istante, CO 1 ha confermato le proprie richieste e allegazioni. Sentito d’ufficio il curatore educativo D__________ , che ha in particolare proposto di redigere una breve nota all’intenzione esclusiva del primo giudice in merito ai colloqui avuti con i figli minorenni e maggiorenni delle parti, il Pretore ha ordinato in via cautelare alla convenuta RE 1 di rispettare i diritti di visita del padre stabiliti con decisione 5 marzo 2012 della CTR di __________. Ha poi regolamentato le relazioni personali tra padre e figli per il periodo successivo a quello previsto nella predetta decisione e impartito le comminatorie dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP.\nC. Con istanza supercautelare 9 gennaio 2013 RE 1 ha postulato l’immediata sospensione dell’esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio N__________, con conseguente modifica della decisione cautelare 21 dicembre 2012.\nD. All’udienza di discussione 17 gennaio 2013 RE 1 ha prodotto un memoriale di risposta con cui ha chiesto l’integrale reiezione della domanda di modifica di sentenza di divorzio. Con riferimento all’istanza supercautelare 9 gennaio 2013, essa ha inoltre proposto, in via subordinata, che al padre sia concesso un diritto di visita protetto nei confronti del figlio N__________ presso il punto d’incontro a __________. Con riguardo all’istruttoria, si è opposta alla produzione da parte del curatore D__________ di qualsiasi nota che non sia messa a conoscenza delle parti.\nDal canto suo, CO 1 ha ribadito la propria posizione e si è opposto all’immediata sospensione del diritto di visita nei confronti del figlio N__________. Ha aderito invece alla proposta di stabilire un diritto di visita protetto. Con riferimento all’istruttoria, ha chiesto infine che il curatore D__________ sia autorizzato a consegnare al Pretore le proprie note in busta chiusa, onde tutelare i diritti dei figli maggiorenni.\nE. Al termine dell’udienza 17 gennaio 2013, richiamato l’art. 156 CPC e il principio della massima ufficiale assoluta e ritenuta la necessità di ottenere dal curatore D__________ un rapporto sulle informazioni a lui note in merito alla fattispecie – informazioni che nella misura in cui comprenderanno indicazioni relative a terzi (figli maggiorenni) degne di protezione verranno mantenute confidenziali, ad esclusione della conoscenza delle parti – il Pretore ha fissato al medesimo un termine di 60 giorni per trasmettere le sue note relative alle informazioni sulle relazioni tra i signori __________ e tutti i figli (dispositivo n. 2 della decisione impugnata).\nF. Con reclamo 28 gennaio 2013 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo, l’annullamento con protesta di tasse e spese di giustizia, nonché fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;\nG. Con osservazioni 5 marzo 2013 CO 1 postula in via preliminare che al gravame non venga concesso l’effetto sospensivo e in via principale che il reclamo sia respinto.\nconsiderato\nin diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha fissato al curatore D__________ un termine di 60 giorni per trasmettere le sue note relative alle informazioni sulle relazioni tra le parti e i loro figli (dispositivo n. 2) è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nPoiché la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu al legale di parte convenuta al termine dell’udienza 17 gennaio 2013, tenuto conto che il giorno di scadenza cadeva di domenica (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame qui in esame, rimesso alla Posta il 28 gennaio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.\nIl CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407)."}