Comunque sia, gioverà ancora rilevare che, semmai, la convenuta avrebbe potuto - e dovuto - contestare la validità della rappresentanza nell’ambito udienza di conciliazione. Non avendo presenziato, essa ha omesso di sollevare quest’eccezione e non può proporla ora per la prima volta nell’ambito del procedimento giudiziario. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo di RE 1 dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.