F__________ avrebbe, infatti, agito come semplice rappresentante privato ad hoc, non come organo della società individuale. Se non che, per i motivi esposti al considerando precedente, l’esame di siffatte censure esula dalle competenze del Pretore, il quale neppure avrebbe dovuto entrare nel merito delle medesime. Così stando le cose, la questione sfugge pure all’esame dell’autorità preposta alla trattazione del reclamo. Comunque sia, gioverà ancora rilevare che, semmai, la convenuta avrebbe potuto - e dovuto - contestare la validità della rappresentanza nell’ambito udienza di conciliazione.