1 e 3 CPC). È ben vero che in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire la procedura di conciliazione esplica i propri effetti ancora successivamente, fino alla scadenza del termine per l’introduzione della procedura giudiziaria, ma anche oltre qualora tale procedura sia avviata, e ciò considerato che la pendenza di causa inizia con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62 CPC). Ciononostante, il procedimento giudiziario non è una continuazione del procedimento di conciliazione, e il giudice decide quale prima istanza giudiziaria. Egli non ha quindi funzione di istanza di ricorso in relazione al procedimento di conciliazione (DTF 4C.335/2000, consid. 3; 117 II 504 consid.