Deve poi esservi identità tra le parti nella procedura di conciliazione e nella procedura giudiziaria, e deve pure essere identico l’oggetto della causa (art. 209 cpv. 2 lett. b CPC). Più delicata è invece la questione se, nell’ambito della procedura giudiziaria, il giudice debba considerare anche l’esistenza di eventuali vizi che potrebbero inficiare la validità dell’autorizzazione ad agire. Va qui rilevato che la procedura di conciliazione - ad eccezione di quanto previsto dagli art. 210-212 CPC - è chiuso con la conciliazione (art. 208 CPC), con il rilascio dell’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC) o con lo stralcio (art. 206 cpv. 1 e 3 CPC).