I presupposti processuali sono elencati all’art. 59 CPC. Tale elenco non è tuttavia esaustivo, come risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC; Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2013, n. 9 ad art. 59). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche l’autorizzazione ad agire (che dev’essere allegata alla petizione: art. 221 cpv. 2 CPC) costituisce un presupposto processuale (“condizione di ricevibilità”: Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6705; Zingg, op. cit., n. 161 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 57 ad art. 59;