{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-98_2013-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113868&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e5ba1532e1218c14c2764bc8681fe21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.03.2013 13.2012.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestazione della validità dell’autorizzazione a procedere. 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Entrambe le decisioni sono impugnabili mediante appello rispettivamente, quando non siano dati i presupposti dell’art. 308 CPC, mediante reclamo (Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 37 ad art. 237 CPC.\n2.1 Nel caso in esame il valore litigioso è di complessivi fr. 7'290.90, ragione per cui il rimedio contro la decisione impugnata è il reclamo nel termine di 30 giorni secondo i combinati art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC. Non trattandosi di decisione ordinatoria processuale, di per sé il presente reclamo non sarebbe di competenza della terza Camera civile del tribunale d’appello, che se tuttavia ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.\n2.2 La sentenza impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 19 ottobre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 19 novembre 2012 – contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte nelle osservazioni – è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).\nGià si è detto che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, segnatamente, per quanto qui interessa, che la parte attrice disponga di un’autorizzazione ad agire. Il giudice deve qui verificare che l’autorizzazione sia valida, ciò che implica l’esame di varie questioni: anzitutto dev’essere rispettato il termine di validità 3 mesi dell’autorizzazione medesima, prescritto dall’art. 209 cpv. 3 CPC (o, dandosene il caso un termine più breve). Deve poi esservi identità tra le parti nella procedura di conciliazione e nella procedura giudiziaria, e deve pure essere identico l’oggetto della causa (art. 209 cpv. 2 lett. b CPC). Più delicata è invece la questione se, nell’ambito della procedura giudiziaria, il giudice debba considerare anche l’esistenza di eventuali vizi che potrebbero inficiare la validità dell’autorizzazione ad agire. Va qui rilevato che la procedura di conciliazione - ad eccezione di quanto previsto dagli art. 210-212 CPC - è chiuso con la conciliazione (art. 208 CPC), con il rilascio dell’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC) o con lo stralcio (art. 206 cpv. 1 e 3 CPC). È ben vero che in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire la procedura di conciliazione esplica i propri effetti ancora successivamente, fino alla scadenza del termine per l’introduzione della procedura giudiziaria, ma anche oltre qualora tale procedura sia avviata, e ciò considerato che la pendenza di causa inizia con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62 CPC). Ciononostante, il procedimento giudiziario non è una continuazione del procedimento di conciliazione, e il giudice decide quale prima istanza giudiziaria. Egli non ha quindi funzione di istanza di ricorso in relazione al procedimento di conciliazione (DTF 4C.335/2000, consid. 3; 117 II 504 consid. 2b), con la conseguenza che la verifica di quanto accaduto nell’ambito della procedura di conciliazione esula dalla sua competenza.\n3.1 Nel caso in rassegna la reclamante rimprovera al Pretore una violazione degli art. 204 e 206 CPC, avendo considerato a torto che la procura presentata da F__________ poteva supplire alla mancata comparsa personale dell’amministratore della CO 1, l’unico legittimato per legge a rappresentarla. F__________ avrebbe, infatti, agito come semplice rappresentante privato ad hoc, non come organo della società individuale. Se non che, per i motivi esposti al considerando precedente, l’esame di siffatte censure esula dalle competenze del Pretore, il quale neppure avrebbe dovuto entrare nel merito delle medesime. Così stando le cose, la questione sfugge pure all’esame dell’autorità preposta alla trattazione del reclamo.\nComunque sia, gioverà ancora rilevare che, semmai, la convenuta avrebbe potuto - e dovuto - contestare la validità della rappresentanza nell’ambito udienza di conciliazione. Non avendo presenziato, essa ha omesso di sollevare quest’eccezione e non può proporla ora per la prima volta nell’ambito del procedimento giudiziario.\n4. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo di RE 1 dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante.\nAlla controparte non sono assegnate indennità d’inconvenienza, non richieste.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione (unitamente alle osservazioni 13 dicembre 2012 alla reclamante):\n|\n|\n- - |\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________Locarno-Campagna\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici"}