{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-98_2013-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113868&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e5ba1532e1218c14c2764bc8681fe21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.03.2013 13.2012.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestazione della validità dell’autorizzazione a procedere. Limiti del potere d’esame del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:38:02", "Checksum": "d367b80755b58c5a07e06cb499620a7b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.03.2013 13.2012.98\nRegesto:\nContestazione della validità dell’autorizzazione a procedere. Limiti del potere d’esame del giudice\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Lardelli |\n|\nsegretaria: |\nMoresi |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.31/42 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 14 agosto 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 19 novembre 2012 di RE 1 contro la decisione 18 ottobre 2012 con la quale il Pretore ha respinto la sua richiesta di dichiarare la petizione irricevibile e di stralciare la causa dal ruolo per assenza del presupposto processuale.\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza 6 aprile 2012 la CO 1, rappresentata dalla ditta individuale RA 1, ha promosso nei confronti di RE 1 una procedura volta all’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale per incassare i contributi condominiali arretrati pari a fr. 1'938.30 e fr. 5'352.60 oltre accessori.\nIl Pretore ha dapprima accolto l’istanza con decisione supercautelare 10 aprile 2012. In seguito, preso atto delle osservazioni della convenuta - la quale, riservandosi di far valere le proprie eccezioni nella causa di merito, non si è opposta all’iscrizione provvisoria - egli ha ordinato in data 1° giugno 2012 l’iscrizione dell’ipoteca legale in via provvisoria, assegnando alla parte attrice un termine scadente il 3 settembre 2012 per promuovere l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva.\nCon petizione 6 giugno 2012 la CO 1 ha avviato l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (inc. SE.2012.31).\nB. In pari tempo, la CO 1 ha presentato un’istanza di conciliazione relativa alla procedura creditoria volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle spese condominiali ancora scoperte (inc. CM.2012.65).\nAll’udienza di conciliazione 3 luglio 2012 è comparso, per la parte istante, F__________, il quale si è legittimato mediante procura rilasciatagli da RA 1, amministratore del condominio. La parte convenuta invece non si è presentata. Il Pretore, constatata l’assenza della convenuta, ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire.\nC. Con petizione 14 agosto 2012 la CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 chiedendone la condanna al pagamento degli importi di fr. 1'938.30 e fr. 5'352.60 oltre accessori, pari alle spese condominiali ancora scoperte (inc. SE.2012.42).\nCon scritto 17 settembre 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di dichiarare la petizione irricevibile. La convenuta rileva che l’amministratore del condominio non era presente all’udienza di conciliazione, alla quale è comparso in sua vece F__________. Poiché la comparsa personale dell’istante costituisce un presupposto processuale, la procedura sarebbe di conseguenza da dichiarare irricevibile e da stralciare dai ruoli in applicazione degli art. 204 e 206 CPC.\nCon osservazioni 26 settembre 2012 la CO 1 ha contestato la richiesta della convenuta evidenziando che F__________ ha presentato all’udienza 3 luglio 2012 una procura sottoscritta da RA 1 con la quale egli lo autorizzava ad agire per suo conto.\nCon scritto 8 ottobre 2012 RE 1 ha ribadito la propria richiesta, dolendosi di non essere stata preventivamente informata della rappresentanza e del contenuto della procura, ciò che costituirebbe un ulteriore vizio di procedura.\nD. Con decisione 18 ottobre 2012 il Pretore ha respinto la domanda della convenuta di dichiarare la petizione irricevibile, ritenendo dato il presupposto di una valida conciliazione preventiva. Secondo il primo giudice, la parte istante era validamente comparsa all’udienza di conciliazione 3 luglio 2012, l’assemblea dei comproprietari avendo autorizzato l’amministratore RA 1 ad avviare la procedura d’incasso, il procedimento d’iscrizione dell’ipoteca legale e la relativa azione creditoria, ed F__________ avendo presentato una valida procura.\nE. Con reclamo 19 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento e domandando di dichiarare irricevibile la petizione per mancanza di una valida conciliazione preventiva nonché di stralciare dai ruoli la procedura di cui all’inc. SE.2012.42.\nCon osservazioni 13 dicembre 2012 la CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante chiedendo la conferma della sentenza del Pretore.\nPer completezza d’esposizione si rileva ancora che in data 28 settembre 2012 è stata costituita la RA 1, la quale ha ripreso attivo e passivo della I__________, che è stata radiata dal registro di commercio.\nconsiderato\nin diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio l’esistenza dei presupposti processuali (art. 60), vale a dire verifica se siano date le condizioni per poter entrare nel merito della vertenza. I presupposti processuali sono elencati all’art. 59 CPC. Tale elenco non è tuttavia esaustivo, come risulta in modo chiaro dall’uso dell’avverbio “segnatamente” (Zingg, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 59 CPC; Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2013, n. 9 ad art. 59). Seppure non menzionata esplicitamente nella citata norma, anche l’autorizzazione ad agire (che dev’essere allegata alla petizione: art. 221 cpv. 2 CPC) costituisce un presupposto processuale (“condizione di ricevibilità”: Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6705; Zingg, op. cit., n. 161 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 57 ad art. 59; Honegger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., 2013, n. 10 ad art. 197)."}