Avendo le parti attrici rinunciato con lettera 27 novembre 2012 a presentare osservazioni, non vengono loro assegnate ripetibili. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Per i quali motivi pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 4. Notificazione (unitamente al reclamo a PI 1 e alla lettera 27 novembre 2012 alle controparti):