Secondo la giurisprudenza e la dottrina il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nella scelta fra queste due modalità di divisione, e non ha nessun obbligo di preferenza per la divisione in natura, la quale non beneficia di alcun privilegio nei confronti dell’incanto (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 24 ad art. 651 CC; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Kommentar zum Zivilgesetzbuch, n. 10 ad art. 651). Egli decide secondo la natura della cosa e l’equità, tenendo conto delle circostanze concrete, in particolare della divisibilità dei beni, delle condizioni personali, dei bisogni e dei desideri dei comproprietari (DTF 100 II 193 consid. 2e; Rep. 1981 331; Meier-Hayoz, op.