che per l’art. 651 cpv. 2 CC, se i comproprietari non si accordano sul modo di scioglimento della comproprietà, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, e ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, con la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nella scelta fra queste due modalità di divisione, e non ha nessun obbligo di preferenza per la divisione in natura, la quale non beneficia di alcun privilegio nei confronti dell’incanto (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 24 ad art. 651 CC;