Con ordinanza 17 maggio 2011 il Pretore ha preso atto che le parti non sono riuscite a trovare un accordo definitivo per lo scioglimento delle comproprietà ed ha assegnato alle convenute un termine di trenta giorni per presentare gli allegati di risposta. Con risposta 20 luglio 2011 RE 1 ha postulato il parziale accoglimento della petizione, chiedendo lo scioglimento delle comproprietà e l’attribuzione a sè della part. __________ RFD di Ca__________, con obbligo di versare un conguaglio agli altri comproprietari. Con risposta 30 agosto 2011 PI 1 ha di principio aderito alla petizione.