{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-95_2012-12-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113049&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97dd619c5ae0c1eff844a4fab3343346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.12.2012 13.2012.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordinanza sulle prove. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:06", "Checksum": "c3bb0e270f446a5b94661864a7d04cd1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.12.2012 13.2012.95\nRegesto:\nOrdinanza sulle prove. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n3.2 Nel caso in rassegna, la reclamante sostiene che il rischio difficilmente riparabile consista in una perdita di tempo ed in un aumento dei costi processuali, il Pretore avendo ammesso una perizia sulla fattibilità della divisione in natura della part. n. __________ di Ca__________ senza perdita di valore e con accertamento del valore dei due lotti in caso di frazionamento, procedura che potrebbe a suo avviso durare due o tre anni e costare circa fr. 10'000.-.\n3.3 La dilatazione dei tempi di causa, la conseguente mancanza di rispetto del principio di celerità previsto dal CPC, nonché l’aumento dei costi dovuti all’espletamento di una perizia giudiziaria possono in taluni casi costituire dei pregiudizi di fatto (interesse economico) atti a creare un danno difficilmente riparabile ai sensi della legge. Se nel caso concreto gli argomenti esposti dalla reclamante siano sufficienti per fondare siffatto rischio, tanto da imporre la revoca dell’ordinanza impugnata, è però questione che può rimanere indecisa. Va qui infatti ricordato che per l’art. 651 cpv. 2 CC, se i comproprietari non si accordano sul modo di scioglimento della comproprietà, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, e ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, con la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nella scelta fra queste due modalità di divisione, e non ha nessun obbligo di preferenza per la divisione in natura, la quale non beneficia di alcun privilegio nei confronti dell’incanto (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 24 ad art. 651 CC; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Kommentar zum Zivilgesetzbuch, n. 10 ad art. 651). Egli decide secondo la natura della cosa e l’equità, tenendo conto delle circostanze concrete, in particolare della divisibilità dei beni, delle condizioni personali, dei bisogni e dei desideri dei comproprietari (DTF 100 II 193 consid. 2e; Rep. 1981 331; Meier-Hayoz, op. cit. n. 23 e segg. ad art. 651 CC). In mancanza di un accordo sul modo di divisione, il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti e sceglierà liberamente tra le modalità previste dall’art. 651 cpv. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit. n. 18 e 22 ad art. 651; Liver, Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht, V/1, pag. 83). La giurisprudenza e la dottrina hanno inoltre precisato che qualora i comproprietari non si accordino sul modo di divisione, il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, poiché l’art. 651 CC deroga ai principi della massima dispositiva (Meier-Hayoz, op. cit. n. 23 ad art. 651; I CCA sentenza 25 ottobre 1995, inc. 11.95.96). Il Pretore quindi non solo è libero di assumere tutte le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione sulla domanda di scioglimento della comproprietà, ma è suo compito accertare se la divisione in natura è possibile senza diminuzione del valore. Qualora ciò sia possibile, egli deve poi verificare quale sia il valore dei due lotti. Il modo di procedere adottato dal Pretore nel caso concreto non costituisce pertanto un’errata applicazione del diritto. Di conseguenza, il reclamo è, comunque sia, destinato all’insuccesso.\n4. Per quanto concerne le diverse questioni di natura formale/processuale sollevate con il gravame (tempestività della richiesta di allestire la perizia, buona fede processuale, valutazione anticipata delle prove) oppure attinenti il merito della controversia (frazionamento, imprecisione della domanda di frazionamento, modalità di divisione) con lo scopo di dimostrare che la perizia richiesta da PI 1 è superflua, si rileva che, il Pretore non essendosi ancora espresso sulle medesime, su tali aspetti il reclamo appare comunque prematuro.\n5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.\nAvendo le parti attrici rinunciato con lettera 27 novembre 2012 a presentare osservazioni, non vengono loro assegnate ripetibili.\nLa presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo a PI 1 e alla lettera 27 novembre 2012 alle controparti):\n|\n|\n- - -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}