{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-95_2012-12-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113049&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97dd619c5ae0c1eff844a4fab3343346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.12.2012 13.2012.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordinanza sulle prove. 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PA 3\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 contro l’ordinanza 23 ottobre 2012 con la quale il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta da PI 1, assegnandole un termine di 15 giorni per formulare i relativi quesiti;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza (recte: petizione) 11 novembre 2008 CO 1 e CO 2 hanno convenuto in giudizio PI 1 e RE 1 chiedendo lo scioglimento della comproprietà e la vendita ai pubblici incanti degli immobili n. __________ RFD di P__________, n. __________ RFD di R__________, n. __________, __________, __________ e __________ RFP di C__________, n. __________ e __________ RFD di N__________, nonché n. __________ RFD di Ca__________.\nIn occasione dell’udienza per incombenti 11 novembre 2009 le parti si sono accordate di effettuare una perizia sui valori immobiliari dei summenzionati mappali e si sono impegnate a trovare una soluzione bonale circa lo scioglimento della proprietà sulla base dei valori indicati dal perito.\nCon ordinanza 17 maggio 2011 il Pretore ha preso atto che le parti non sono riuscite a trovare un accordo definitivo per lo scioglimento delle comproprietà ed ha assegnato alle convenute un termine di trenta giorni per presentare gli allegati di risposta.\nCon risposta 20 luglio 2011 RE 1 ha postulato il parziale accoglimento della petizione, chiedendo lo scioglimento delle comproprietà e l’attribuzione a sè della part. __________ RFD di Ca__________, con obbligo di versare un conguaglio agli altri comproprietari.\nCon risposta 30 agosto 2011 PI 1 ha di principio aderito alla petizione.\nB. In occasione dell’udienza preliminare del 12 ottobre 2011 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande e hanno notificato i mezzi di prova, che sono in parte stati assunti.\nC. Con ordinanza 23 ottobre 2012 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta da PI 1, assegnandole un termine di 15 giorni per formulare i relativi quesiti.\nD. Con reclamo 9 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullarla e non dar luogo alla prova peritale chiesta da PI 1.\nE. Con lettera 27 novembre 2012 le attrici hanno comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.\nconsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di scioglimento della comproprietà essendo stata avviata con atto 11 novembre 2008, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. L’ordinanza sulle prove 23 ottobre 2012 di cui trattasi è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è stata intimata per lettera raccomandata il 2 novembre 2012 ed è pervenuta al legale della reclamante 5 novembre seguente, sicché il gravame qui in esame, datato 9 novembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che il Pretore abbia ammesso la perizia chiesta da PI 1."}