Il reclamo 8 novembre 2012 del RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 26 ottobre 2012 è annullato. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 4. Notificazione (unitamente alle osservazioni 20, 26 e 27 novembre 2012 al reclamante): | | - - - ….