ritiene opportune. La questione non necessita dunque di essere ulteriormente approfondita. 6. Visto quanto precede il reclamo dev’essere accolto e la sanzione inflitta con decisione 26 ottobre 2012 annullata. Non è pertanto necessario esaminare se, come sostiene il reclamante, la sanzione medesima sia da considerare eccessiva. Le spese processuali sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili al reclamante che non si è fatto rappresentare professionalmente in giudizio. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2012 del RE 1 è accolto.