Se per la Pretura era pacifico che si trattava degli atti originali dell’incarto, ciò non doveva necessariamente apparire evidente al perito, il quale poteva anche ritenere che si trattasse di documenti allestiti per lui nell’ottica del mandato quale perito. Tenuto conto che il sistema sanzionatorio dell’art. 167 CPC è inteso principalmente quale mezzo di pressione per indurre i terzi a collaborare (vedi sopra, consid. 3.1), tale norma non appare applicabile alla fattispecie concreta, ove si è in presenza di un errore che, per quanto deprecabile sia, non può essere assimilato al rifiuto di collaborare.