Ciò non costituisce tuttavia un rifiuto di prestare la propria collaborazione, bensì un errore commesso per negligenza nell’ambito di questa collaborazione. Certo, trattasi di un fatto deprecabile, ma va considerato che, se è vero che lo scritto con il quale gli atti sono stati trasmessi al perito non indicava che si trattava di copie, e neanche menzionava che potevano essere distrutte, neppure rendeva attento che si trattava degli atti originali, né che i medesimi dovevano essere restituiti.