4.2 Il fatto che il Pretore ha considerato meritevole di sanzione è la distruzione a opera del reclamante della documentazione inviatagli in vista dell’allestimento della perizia, distruzione avvenuta dopo che egli aveva constatato e comunicato al primo giudice che il tema della perizia esulava dalle sue competenze specialistiche. Ciò non costituisce tuttavia un rifiuto di prestare la propria collaborazione, bensì un errore commesso per negligenza nell’ambito di questa collaborazione.