Con scritto 17 settembre 2012 il RE 1 ha poi rilevato che le domande formulate esulavano dal contesto della sua specializzazione professionale di neuropsicologo, rientrando invece nel settore di competenza di uno psicologo o di uno psichiatra dell’età infantile, dichiarandosi comunque disposto, se richiesto, a procedere ad una valutazione delle capacità cognitive del bambino. Fin qui egli ha quindi fatto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da un professionista richiesto di prestare la sua consulenza, tanto che nulla gli è stato rimproverato, né poteva esserlo.