In seguito, con ordinanza 11 settembre 2012, il Pretore gli ha notificato i quesiti, indicandogli però di attendere prima di procedere, essendo ancora in attesa del versamento dell’anticipo delle spese peritali. Con scritto 17 settembre 2012 il RE 1 ha poi rilevato che le domande formulate esulavano dal contesto della sua specializzazione professionale di neuropsicologo, rientrando invece nel settore di competenza di uno psicologo o di uno psichiatra dell’età infantile, dichiarandosi comunque disposto, se richiesto, a procedere ad una valutazione delle capacità cognitive del bambino.