a CPC, avendo egli anzi dichiarato la propria disponibilità di principio a fungere da perito nell’ambito del procedimento di cui trattasi. 4.1 È qui anzitutto da esaminare se il comportamento rimproverato al reclamante, il quale ha distrutto i documenti inviatigli dalla Pretura, sia da considerare quale rifiuto di collaborare ai sensi delle norme sopracitate. Il RE 1 ha dapprima manifestato la sua disponibilità a fungere da perito, indicando un costo massimo della perizia di fr. 3'500.-, segnalando di rimanere in attesa dei quesiti peritali e dell’assegnazione del termine per la consegna del referto (lettera 24 luglio 2012).