Il rifiuto indebito di cooperare di una parte non comporta per contro né pene né la coercizione diretta nei confronti della parte medesima, ritenuto comunque che il giudice ha da tenerne conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (art. 164 CPC). 4. Nel caso di cui trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, sostenendo che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, avendo egli anzi dichiarato la propria disponibilità di principio a fungere da perito nell’ambito del procedimento di cui trattasi.