Queste misure (la cui elencazione è esaustiva) sono intese quali mezzi di coercizione indiretta per ottenere la collaborazione dei terzi renitenti (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 167 CPC; Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 167; Higi, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 167). Il rifiuto indebito di cooperare di una parte non comporta per contro né pene né la coercizione diretta nei confronti della parte medesima, ritenuto comunque che il giudice ha da tenerne conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (art. 164 CPC). 4.